Art. 1

Istituzione

In vigore dal 13 giu 2018
Istituzione 1.   Le norme stabilite nel presente regolamento per la commissione di ricorso si applicano a ogni commissione di ricorso istituita con decisione del consiglio direttivo dell'Agenzia. Tutte queste commissioni sono nel seguito denominate collettivamente «la commissione di ricorso». 2.   Per garantire la presentazione delle conclusioni entro i termini prescritti come pure la qualità e la coerenza della giurisprudenza, una commissione di ricorso istituita conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796 è un organismo permanente.
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