Art. 4
Ruolo del presidente
In vigore dal 13 giu 2018
Ruolo del presidente
1. Il presidente di una commissione di ricorso presiede ai procedimenti di ricorso e di arbitrato.
2. Il presidente assicura la qualità e la coerenza delle decisioni adottate da una commissione di ricorso.
3. Per ogni procedimento il presidente designa un relatore tra i membri della commissione di ricorso.
4. Il presidente, in collaborazione con il cancelliere, garantisce la corretta attuazione del regolamento interno stabilito dal presente regolamento.
5. Qualora il consiglio direttivo dell'Agenzia abbia istituito più commissioni di ricorso, i loro presidenti definiscono insieme una metodologia per la ripartizione dei procedimenti e ne informano il cancelliere.
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