Art. 14
Memoria difensiva
In vigore dal 13 giu 2018
Memoria difensiva
1. L'Agenzia presenta una memoria difensiva entro un mese dalla data di notifica del ricorso.
2. Qualora si applichi la revisione precontenziosa di cui all', può essere presentata una memoria difensiva in relazione ai provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 2. I motivi forniti nel provvedimento di cui alla lettera b) servono da memoria difensiva.
3. La memoria difensiva espone i motivi e contiene tutti i documenti giustificativi.
4. Qualora l'Agenzia non presenti una memoria difensiva, il procedimento prosegue in assenza di quest'ultima.
Storico versioni
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