Art. 16
Contenuto dell'istanza di intervento
In vigore dal 13 giu 2018
Contenuto dell'istanza di intervento
1. L'istanza di intervento contiene:
a)
il nome e l'indirizzo dell'interveniente;
b)
il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'interveniente, se del caso;
c)
l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b);
d)
il riferimento al procedimento per il quale è presentata l'istanza;
e)
una dichiarazione in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;
f)
i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto invocati;
g)
gli elementi di prova pertinenti, se del caso.
2. Dopo la presentazione di un'istanza di intervento, il presidente fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale le parti possono rispondere.
Storico versioni
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