Art. 18

Sospensione del procedimento

In vigore dal 13 giu 2018
Sospensione del procedimento 1.   La commissione di ricorso può ordinare una sospensione del procedimento per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi con l'accordo di tutte le parti interessate. 2.   L'ordinanza precisa la durata della sospensione e ne indica i motivi. 3.   Durante il periodo di sospensione del procedimento tutti i termini procedurali sono sospesi.
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