Art. 20

Richiesta di arbitrato ERTMS

In vigore dal 13 giu 2018
Richiesta di arbitrato ERTMS 1.   L'Agenzia informa il cancelliere di un processo di coordinamento a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796 come pure delle parti coinvolte e dei relativi termini. 2.   In assenza di una soluzione reciprocamente accettabile dopo un mese di coordinamento, il cancelliere sottopone il procedimento all'arbitrato della commissione di ricorso e ne informa le parti coinvolte.
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Richiesta di arbitrato ERTMS (Art. 20 Regolamento (UE) 2018/867) — Testo vigente | Portale Normativo