Art. 20
Richiesta di arbitrato ERTMS
In vigore dal 13 giu 2018
Richiesta di arbitrato ERTMS
1. L'Agenzia informa il cancelliere di un processo di coordinamento a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796 come pure delle parti coinvolte e dei relativi termini.
2. In assenza di una soluzione reciprocamente accettabile dopo un mese di coordinamento, il cancelliere sottopone il procedimento all'arbitrato della commissione di ricorso e ne informa le parti coinvolte.
Storico versioni
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