Art. 19

Richiesta di arbitrato

In vigore dal 13 giu 2018
Richiesta di arbitrato 1.   Una richiesta di arbitrato può essere presentata conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/796 da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate. 2.   La richiesta di arbitrato è presentata al cancelliere, che ne informa l'Agenzia e la commissione di ricorso entro un giorno lavorativo.
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