Art. 19 · Richiesta di arbitrato

Art. 19

Richiesta di arbitrato

In vigore dal 13 giu 2018
Richiesta di arbitrato 1.   Una richiesta di arbitrato può essere presentata conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/796 da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate. 2.   La richiesta di arbitrato è presentata al cancelliere, che ne informa l'Agenzia e la commissione di ricorso entro un giorno lavorativo.
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