Art. 17
Richiesta di sospensione
In vigore dal 13 giu 2018
Richiesta di sospensione
1. La commissione di ricorso può concedere una sospensione della decisione impugnata se i ricorrenti dimostrano l'urgente necessità di tale sospensione ai fini della protezione dei loro diritti ed interessi minacciati dal rischio di danni gravi e irreparabili.
2. Il presidente può invitare la controparte a presentare osservazioni scritte sulla richiesta.
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