Art. 17

Richiesta di sospensione

In vigore dal 13 giu 2018
Richiesta di sospensione 1.   La commissione di ricorso può concedere una sospensione della decisione impugnata se i ricorrenti dimostrano l'urgente necessità di tale sospensione ai fini della protezione dei loro diritti ed interessi minacciati dal rischio di danni gravi e irreparabili. 2.   Il presidente può invitare la controparte a presentare osservazioni scritte sulla richiesta.
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Richiesta di sospensione (Art. 17 Regolamento (UE) 2018/867) — Testo vigente | Portale Normativo