Art. 15

Intervento

In vigore dal 13 giu 2018
Intervento 1.   La commissione di ricorso può concedere a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo all'esito di un procedimento il diritto di intervenire nel procedimento dinanzi ad essa. 2.   L'istanza di intervento è presentata entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'annuncio del ricorso sul sito web dell'Agenzia. 3.   L'istanza di intervento è notificata alle parti affinché queste abbiano la possibilità di presentare tutte le osservazioni che ritengono necessarie prima che la commissione di ricorso si pronunci in merito all'intervento. 4.   L'intervento ha come oggetto l'adesione o l'opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti. L'intervento non conferisce gli stessi diritti procedurali già conferiti alle parti.
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