Art. 30

Nuovi argomenti o elementi di prova

In vigore dal 13 giu 2018
Nuovi argomenti o elementi di prova 1.   La commissione di ricorso fissa il termine per la presentazione di nuovi motivi o elementi di prova. 2.   Se del caso, la commissione di ricorso invita le parti a presentare osservazioni o informazioni supplementari entro un termine da essa stabilito. 3.   Se nuovi motivi o elementi di prova sono ritenuti ricevibili, le altre parti hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni.
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