Art. 29
Testimoni, esperti e udienze
In vigore dal 13 giu 2018
Testimoni, esperti e udienze
1. Su richiesta di una delle parti, la commissione di ricorso può sentire testimoni in merito a fatti determinanti che hanno un impatto sull'esito del procedimento. Quando una parte chiede che un testimone venga sentito, tale richiesta indica i fatti determinanti in relazione ai quali il testimone viene sentito e i motivi pertinenti per citare il testimone.
2. La commissione di ricorso può sentire esperti per ottenere chiarimenti su aspetti specifici del procedimento o nominare un esperto per la redazione di una perizia.
3. Quando nomina gli esperti per la redazione di una perizia la commissione di ricorso ne definisce i compiti e fissa un termine per la presentazione della perizia.
4. L'esperto, prima di deporre, dichiara qualsiasi interesse personale diretto o indiretto che può avere all'esito del procedimento, indicando in particolare se ha già rappresentato una delle parti o se ha partecipato al procedimento che ha condotto all'adozione della decisione oggetto del ricorso o a procedimenti di arbitrato connessi.
5. Qualora una delle parti ricusi un esperto a causa di un potenziale conflitto di interessi, la commissione di ricorso prende una decisione al riguardo applicando l' mutatis mutandis.
6. La commissione di ricorso, se ritiene che vi sia un conflitto di interessi o un rischio di conflitto di interessi, può invece decidere di sentire l'esperto in qualità di testimone.
7. La commissione di ricorso, fatte salve considerazioni relative all'efficienza, può tenere un'udienza di trattazione orale se lo ritiene necessario per confermare elementi di prova relativi a fatti determinanti che hanno un impatto sull'esito del procedimento.
Storico versioni
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