Art. 27
Documenti presentati per avviare il procedimento o come nuovi elementi di prova
In vigore dal 13 giu 2018
Documenti presentati per avviare il procedimento o come nuovi elementi di prova
1. Ai fini del calcolo dei termini un documento si considera presentato soltanto nel momento in cui è ricevuto dal cancelliere, che deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento.
2. I documenti recano il numero del procedimento di ricorso o di arbitrato che è stato assegnato dal cancelliere quando la richiesta di arbitrato o l'atto di ricorso è stato presentato per la prima volta.
3. Il numero massimo di pagine dei documenti procedurali è fissato come segue:
a)
20 pagine per l'atto di ricorso e la memoria difensiva; e
b)
10 pagine per ogni comparsa di intervento.
I limiti di pagine non si applicano agli allegati dei documenti procedurali.
4. Il cancelliere autorizza il superamento delle lunghezze massime di cui al paragrafo 3 d'accordo con il presidente e solo in procedimenti che implicano questioni di fatto particolarmente complesse.
Storico versioni
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