Art. 26

Proroga dei termini in circostanze eccezionali

In vigore dal 13 giu 2018
Proroga dei termini in circostanze eccezionali In circostanze eccezionali, qualora la parte interessata dimostri l'esistenza di circostanze anomale e imprevedibili al di fuori del suo controllo e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l'esercizio della massima diligenza, la commissione di ricorso può adeguare qualsiasi termine fissato a norma del presente regolamento, garantendo nel contempo l'equilibrio dei diritti di tutte le parti del procedimento.
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Proroga dei termini in circostanze eccezionali (Art. 26 Regolamento (UE) 2018/867) — Testo vigente | Portale Normativo