Art. 25
Misure procedurali
In vigore dal 13 giu 2018
Misure procedurali
1. Il presidente può ordinare misure procedurali in qualunque momento nel corso della procedura, con o senza richiesta delle parti.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono in particolare comprendere:
a)
interrogare parti, testimoni o esperti e qualsiasi altra persona in possesso di informazioni determinanti per il procedimento;
b)
richiedere comunicazioni scritte e orali su aspetti determinanti del procedimento;
c)
richiedere la presentazione di documenti;
d)
disporre una perizia;
e)
richiedere ispezioni e audit determinanti ai fini del procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:867:oj#art-25