Art. 25

Misure procedurali

In vigore dal 13 giu 2018
Misure procedurali 1.   Il presidente può ordinare misure procedurali in qualunque momento nel corso della procedura, con o senza richiesta delle parti. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono in particolare comprendere: a) interrogare parti, testimoni o esperti e qualsiasi altra persona in possesso di informazioni determinanti per il procedimento; b) richiedere comunicazioni scritte e orali su aspetti determinanti del procedimento; c) richiedere la presentazione di documenti; d) disporre una perizia; e) richiedere ispezioni e audit determinanti ai fini del procedimento.
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Misure procedurali (Art. 25 Regolamento (UE) 2018/867) — Testo vigente | Portale Normativo