Art. 23

Lingua del procedimento

In vigore dal 13 giu 2018
Lingua del procedimento 1.   Se il ricorrente è il destinatario della decisione impugnata, il ricorso è presentato nella lingua del procedimento che ha condotto all'adozione di tale decisione. 2.   Se il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, il ricorso può essere presentato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. 3.   La richiesta di arbitrato può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Il procedimento di arbitrato è svolto nella lingua dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata. 4.   La lingua di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è la lingua del procedimento di ricorso o di arbitrato. Essa è usata nella fase scritta e nella fase orale del procedimento e in tutte le comunicazioni con le parti. 5.   Tutti i documenti tecnici e giustificativi allegati al ricorso, alla richiesta di arbitrato o alla memoria difensiva sono presentati nella lingua del procedimento. 6.   Le conclusioni della commissione di ricorso sono formulate nella lingua del procedimento. 7.   Gli intervenienti utilizzano la lingua del procedimento. 8.   A fini di efficienza e di riduzione dei costi, la commissione di ricorso può derogare alle disposizioni dei suddetti paragrafi per procedimenti scritti o orali, o parti di essi, compresi singoli documenti e/o interventi orali, purché tutte le parti acconsentano a raggiungere un accordo alternativo. Su richiesta, la commissione di ricorso tiene traccia di tale accordo e delle condizioni su cui potrebbe basarsi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:867:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Lingua del procedimento (Art. 23 Regolamento (UE) 2018/867) — Testo vigente | Portale Normativo