Art. 24

Traduzione

In vigore dal 13 giu 2018
Traduzione 1.   Tutte le spese relative alla traduzione nella lingua del procedimento dei documenti tecnici e di altri documenti giustificativi allegati sono a carico della parte che li presenta. 2.   La traduzione e l'interpretazione richieste dalla commissione di ricorso sono limitate al minimo e i relativi costi sono sostenuti dall'Agenzia. 3.   In caso di traduzione, la parte interessata fornisce una traduzione certificata.
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Traduzione (Art. 24 Regolamento (UE) 2018/867) — Testo vigente | Portale Normativo