Art. 24
Traduzione
In vigore dal 13 giu 2018
Traduzione
1. Tutte le spese relative alla traduzione nella lingua del procedimento dei documenti tecnici e di altri documenti giustificativi allegati sono a carico della parte che li presenta.
2. La traduzione e l'interpretazione richieste dalla commissione di ricorso sono limitate al minimo e i relativi costi sono sostenuti dall'Agenzia.
3. In caso di traduzione, la parte interessata fornisce una traduzione certificata.
Storico versioni
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