Art. 32

Conclusioni della commissione di ricorso

In vigore dal 13 giu 2018
Conclusioni della commissione di ricorso 1.   La commissione di ricorso formula le sue conclusioni motivate per iscritto. Esse comprendono almeno i seguenti elementi: a) il nome dei membri della commissione di ricorso che hanno partecipato al procedimento; b) i nomi delle parti e dei loro rappresentanti, se del caso; c) una sintesi dei fatti pertinenti; d) le conclusioni delle parti; e) una sintesi degli argomenti delle parti; f) i motivi di ricevibilità; g) il dispositivo delle conclusioni e le motivazioni su cui si fondano; h) la data in cui sono presentate. 2.   Le conclusioni sono firmate dai membri della commissione di ricorso che hanno deciso in merito alle stesse e dal cancelliere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:867:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo