Art. 32
Conclusioni della commissione di ricorso
In vigore dal 13 giu 2018
Conclusioni della commissione di ricorso
1. La commissione di ricorso formula le sue conclusioni motivate per iscritto. Esse comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
il nome dei membri della commissione di ricorso che hanno partecipato al procedimento;
b)
i nomi delle parti e dei loro rappresentanti, se del caso;
c)
una sintesi dei fatti pertinenti;
d)
le conclusioni delle parti;
e)
una sintesi degli argomenti delle parti;
f)
i motivi di ricevibilità;
g)
il dispositivo delle conclusioni e le motivazioni su cui si fondano;
h)
la data in cui sono presentate.
2. Le conclusioni sono firmate dai membri della commissione di ricorso che hanno deciso in merito alle stesse e dal cancelliere.
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