Art. 11

Irricevibilità del ricorso

In vigore dal 13 giu 2018
Irricevibilità del ricorso La commissione di ricorso può dichiarare un ricorso irricevibile sulla base di uno o più dei seguenti motivi: a) il ricorso non rispetta i requisiti formali stabiliti all'; b) il ricorrente ha superato il termine per la presentazione di un ricorso; c) il ricorso non riguarda una decisione che può essere oggetto di ricorso; d) il ricorrente non è destinatario della decisione oggetto del ricorso né è in grado di dimostrare un interesse diretto e individuale.
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