Art. 11
Irricevibilità del ricorso
In vigore dal 13 giu 2018
Irricevibilità del ricorso
La commissione di ricorso può dichiarare un ricorso irricevibile sulla base di uno o più dei seguenti motivi:
a)
il ricorso non rispetta i requisiti formali stabiliti all';
b)
il ricorrente ha superato il termine per la presentazione di un ricorso;
c)
il ricorso non riguarda una decisione che può essere oggetto di ricorso;
d)
il ricorrente non è destinatario della decisione oggetto del ricorso né è in grado di dimostrare un interesse diretto e individuale.
Storico versioni
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