Art. 8

Nomina e responsabilità del cancelliere

In vigore dal 13 giu 2018
Nomina e responsabilità del cancelliere 1.   Il cancelliere è nominato tra il personale dell'Agenzia dalla commissione di ricorso su proposta dell'Agenzia. Qualora vi sia più di una commissione di ricorso, la nomina avviene per consenso. 2.   Il cancelliere non può prendere parte a compiti o procedimenti dell'Agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/796. 3.   Il cancelliere esercita le sue funzioni sotto la supervisione del presidente della commissione di ricorso e seguendo le sue istruzioni. 4.   Il cancelliere può essere assistito da personale cui a sua volta si applicano le disposizioni del presente articolo.
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