Art. 7
Cancelliere
In vigore dal 13 giu 2018
Cancelliere
1. Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione di ricorso è assistita da un cancelliere.
2. Il cancelliere
a)
registra tutti i procedimenti con l'attribuzione di un numero e ne informa la commissione di ricorso e tutte le parti;
b)
è responsabile della ricezione, della trasmissione e della conservazione in sicurezza di tutti i documenti relativi ai procedimenti di ricorso e di arbitrato, delle comunicazioni con le parti nonché di tutti gli altri compiti amministrativi relativi ai procedimenti;
c)
informa le parti in merito ai membri che compongono la commissione di ricorso che istruirà la causa nonché ad eventuali cambiamenti di tale composizione senza indebiti ritardi;
d)
informa le parti del ricorso in merito al loro diritto di ricusare un membro che partecipa al procedimento di ricorso, conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/796;
e)
provvede affinché sul sito web dell'Agenzia sia pubblicato un annuncio del ricorso, che indichi come minimo la data di registrazione, il nome e i dati di contatto delle parti, la lingua del procedimento e la decisione impugnata;
f)
verifica il rispetto di tutti i termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi e ne informa la commissione di ricorso;
g)
conserva i verbali delle udienze, delle audizioni di testimoni o esperti e delle deliberazioni della commissione di ricorso;
h)
mantiene un archivio di tutte le decisioni emesse dalla commissione di ricorso nei procedimenti di ricorso e di arbitrato;
i)
inserisce le richieste e le conclusioni della commissione di ricorso nel sistema di informazione e comunicazione di cui all' del regolamento (UE) 2016/796 («sportello unico»).
Storico versioni
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