Art. 16
Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013
In vigore dal 30 mag 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 525/2013
Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
è inserita la lettera seguente:
«a bis)
a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’ del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per l’anno X-2, conformemente alle prescrizioni dell’UNFCCC in materia di comunicazione;
(*1) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).»;"
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nelle loro relazioni gli Stati membri informano ogni anno la Commissione dell’eventuale intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’, paragrafi 4 e 5, e all’ del regolamento (UE) 2018/842, nonché circa l’uso dei proventi in conformità dell’, paragrafo 6, di detto regolamento. Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni dagli Stati membri, la Commissione le mette a disposizione del comitato di cui all’articolo 26 del presente regolamento.»;
2)
all’, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
«ix)
a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/842 e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;»;
3)
all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«f)
a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e le stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione contemplate dal regolamento (UE) 2018/842 e dalla direttiva 2003/87/CE.»;
4)
all’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
gli obblighi a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/842. La valutazione tiene conto dell’evoluzione delle politiche e delle misure dell’Unione, nonché delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione include anche proiezioni sui progressi previsti a livello di Unione nell’attuazione del suo contributo all’accordo di Parigi stabilito a livello nazionale, che contiene l’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia, nonché sui progressi previsti a livello di Stati membri nell’adempimento degli obblighi a essi incombenti in forza del succitato regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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