Art. 4

Impegni

In vigore dal 30 mag 2018
Impegni Per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli , ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superino gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all’ e contabilizzate in conformità del presente regolamento.
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