Art. 3

Definizioni

In vigore dal 30 mag 2018
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «pozzo»: qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra; 2) «sorgente»: qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra; 3) «comparto di carbonio»: la totalità o una parte di un’entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro e nell’ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio; 4) «riserva di carbonio»: la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio; 5) «prodotto legnoso»: qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto; 6) «foresta»: un’area di terreno definita dai valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita, come precisato per ciascuno Stato membro nell’allegato II. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l’altezza minima fissata nell’allegato II, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell’area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta; 7) «livello di riferimento per le foreste», la stima, espressa in tonnellate di CO2 equivalente l’anno, delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio di uno Stato membro nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, in base ai criteri definiti nel presente regolamento; 8) «valore di emivita», il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale; 9) «disturbi naturali»: ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi; 10) «ossidazione istantanea»: metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell’atmosfera dell’intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, per modificare o sopprimere le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure aggiungervi nuove definizioni, al fine di adeguare detto paragrafo agli sviluppi scientifici o tecnici e garantire la coerenza tra le suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida IPCC, adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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