Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 mag 2018
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell’allegato I, comunicati a norma dell’ del regolamento (UE) n. 525/2013 e che si verificano sul territorio degli Stati membri nelle seguenti categorie contabili del suolo:
a)
nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030:
i) «terreni imboschiti»: uso del suolo comunicato come terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali;
ii) «terreni disboscati»: uso del suolo comunicato come terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni;
iii) «terre coltivate gestite»: uso del suolo comunicato come:
—
terre coltivate che restano tali,
—
pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate, o
—
terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;
iv) pascoli gestiti: uso del suolo comunicato come:
—
pascoli che restano tali,
—
terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli, o
—
pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;
v) «terreni forestali gestiti»: uso del suolo comunicato come terreni forestali che restano tali;
b)
a decorrere dal 2026: «zone umide gestite»: uso del suolo comunicato come
—
zone umide che restano tali,
—
insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide, o
—
zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.
2. Nel periodo dal 2021 al 2025 uno Stato membro può includere, nell’ambito di applicazione degli impegni di cui all’ del presente regolamento, le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui alla sezione A dell’allegato I del presente regolamento comunicati a norma dell’ del regolamento (UE) n. 525/2013, e che si verificano sul suo territorio nella categoria contabile delle zone umide gestite. Il presente regolamento si applica anche a tali emissioni e assorbimenti inclusi da uno Stato membro.
3. Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 2, intende includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei suoi impegni, ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020.
4. Se necessario, alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione della versione perfezionata delle linee guida IPCC, la Commissione può avanzare una proposta per rinviare di un ulteriore periodo di cinque anni la contabilizzazione obbligatoria relativa alle zone umide gestite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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