Art. 5
Norme generali di contabilizzazione
In vigore dal 30 mag 2018
Norme generali di contabilizzazione
1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all’. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).
2. Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare garantendo che le emissioni e gli assorbimenti non siano contabilizzati in più di una categoria contabile del suolo.
3. Qualora la destinazione del terreno sia convertita, gli Stati membri, 20 anni dopo la data di tale conversione, cambiano la classificazione di terreni forestali, terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni da tali terreni convertiti in un altro tipo di terreno a detto terreno che rimane lo stesso tipo di terreno.
4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell’allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.
5. Gli Stati membri tengono un registro completo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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