Art. 12

Strumenti di flessibilità generali

In vigore dal 30 mag 2018
Strumenti di flessibilità generali 1.   Se le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro e tale Stato membro ha scelto di ricorrere ai propri strumenti di flessibilità, e ha chiesto di sopprimere le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni soppresse deve essere preso in considerazione per quanto riguarda la conformità dello Stato membro al suo impegno ai sensi dell’ del presente regolamento. 2.   Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali e previa deduzione di un’eventuale quantità considerata a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/842, detto Stato membro può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all’impegno assunto a norma dell’ del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita. 3.   Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali nel periodo dal 2021 al 2025 e previa deduzione di un’eventuale quantità considerata a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/842, o trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro può riportare la quantità restante di assorbimenti al periodo dal 2026 al 2030. 4.   Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/842, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
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Strumenti di flessibilità generali (Art. 12 Regolamento (UE) 2018/841) — Testo vigente | Portale Normativo