Art. 14

Controllo di conformità

In vigore dal 30 mag 2018
Controllo di conformità 1.   Entro il 15 marzo 2027, per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032, per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all’, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento. Tale relazione comprende, se del caso, dettagli sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’ e i relativi importi, o sull’utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi. 2.   La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per valutare il rispetto di quanto disposto dall’. 3.   La Commissione redige una relazione nel 2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle emissioni totali e sugli assorbimenti totali di gas a effetto serra dell’Unione per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all’, che sono pari alle emissioni e agli assorbimenti totali comunicati per il periodo, meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dell’Unione nel periodo dal 2000 al 2009. 4.   L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nell’esecuzione del quadro di monitoraggio e conformità di cui al presente articolo, in linea con il suo programma di lavoro annuale.
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