Art. 15
Registro
In vigore dal 30 mag 2018
Registro
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ del presente regolamento a integrazione dello stesso, al fine di stabilire le norme relative all’iscrizione nel registro dell’Unione, istituito in applicazione dell’ del regolamento (UE) n. 525/2013, della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro e di assicurare che la contabilizzazione effettuata in relazione al ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli del presente regolamento sia accurata.
2. L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili al pubblico.
Storico versioni
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