Art. 17

Riesame

In vigore dal 30 mag 2018
Riesame 1.   Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l’altro, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi. La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell’, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l’integrità dell’obiettivo globale dell’Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi. 2.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell’ dell’accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all’; nonché sul contributo del presente regolamento all’obiettivo globale dell’Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione, compreso un quadro post-2030, in vista delle necessarie maggiori riduzioni dei gas a effetto serra e dei necessari maggiori assorbimenti nell’Unione e, se del caso, formula proposte.
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