Art. 9
Procedure dell'Agenzia
In vigore dal 2 mag 2018
Procedure dell'Agenzia
1. Al fine di distinguere le entrate e le spese derivanti dalle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi di cui all', paragrafo 1, l'Agenzia:
a)
dispone l'accredito e la custodia del reddito generato dai diritti e dai corrispettivi su un conto bancario separato;
b)
redige una relazione annuale sulle entrate e spese totali attribuibili alle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi e sulla struttura e l'andamento dei costi.
2. Se al termine di un esercizio finanziario le entrate totali derivanti dai diritti e dai corrispettivi superano il costo totale delle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi, l'eccedenza è conservata in una riserva di bilancio ed è utilizzata per affrontare disavanzi o eccedenze in conformità al regolamento finanziario dell'Agenzia.
3. È garantita la sostenibilità del reddito derivante da attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi.
Storico versioni
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