Art. 10
Valutazione e revisione
In vigore dal 2 mag 2018
Valutazione e revisione
1. Il regime per i diritti e i corrispettivi è valutato ogni esercizio finanziario. La valutazione è basata sui risultati finanziari dell'Agenzia per gli esercizi precedenti e sulla stima delle spese e delle entrate ed è legato al documento unico di programmazione dell'Agenzia.
2. In base alla valutazione dei risultati finanziari e alle previsioni dell'Agenzia, la Commissione corregge all'occorrenza l'importo dei diritti e dei corrispettivi.
3. Alla luce delle informazioni fornite dall'Agenzia nella sua relazione annuale di cui all', il presente regolamento sarà sottoposto a revisione entro il 16 giugno 2022 in vista della progressiva introduzione di diritti fissi
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