Art. 8

Pubblicazione e revisione delle tariffe

In vigore dal 2 mag 2018
Pubblicazione e revisione delle tariffe 1.   L'Agenzia pubblica sul suo sito web la tariffa oraria di cui all'. 2.   Le NSA pubblicano le tariffe pertinenti per la determinazione dei costi addebitati all'Agenzia di cui all', paragrafo 1, lettera b. Se una NSA applica una tariffa fissa, specifica a quali autorizzazioni e certificati tale tariffa fissa si applica. 3.   Sul sito web dell'Agenzia è indicato un link alla pagina contenente tale informazione. 4.   L'Agenzia include nella relazione annuale di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/796 le informazioni relative agli elementi alla base della tariffa oraria, i risultati finanziari e le previsioni.
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