Art. 6
Mancato pagamento
In vigore dal 2 mag 2018
Mancato pagamento
1. Se l'Agenzia non riceve il pagamento entro i termini di cui all', paragrafi 8 e 9, può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario supplementare fino al ricevimento del pagamento e applica le disposizioni in materia di recupero di cui all'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
2. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.
3. Nei casi in cui l'Agenzia sia in possesso di prove che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato.
4. L'Agenzia può inoltre rifiutare una nuova domanda se il richiedente non ha versato gli importi dovuti per i compiti di autorizzazione, certificazione e approvazione eseguiti o per servizi prestati dall'Agenzia, a meno che il richiedente non abbia nel frattempo corrisposto gli importi dovuti per i suddetti compiti o servizi.
5. L'Agenzia intraprende tutte le appropriate azioni legali atte a garantire il pagamento integrale delle fatture emesse. A tal fine le NSA che hanno presentato una dichiarazione di costi per il rimborso sostengono l'Agenzia in questo processo.
Storico versioni
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