Art. 4
Stima dei diritti e dei corrispettivi
In vigore dal 2 mag 2018
Stima dei diritti e dei corrispettivi
1. Su istanza del richiedente, l'Agenzia rilascia una stima non vincolante dell'importo dei diritti e dei corrispettivi connessi alla domanda o alla richiesta di servizi e comunica la data in cui sarà emessa la fattura.
Le NSA che partecipano al trattamento di una domanda forniscono all'Agenzia una stima non vincolante dei loro costi di cui all', paragrafo 1, lettera b), i quali saranno poi inclusi nella stima emessa dall'Agenzia.
2. Nel corso del trattamento di una domanda, l'Agenzia e le NSA effettuano un monitoraggio dei costi. Su richiesta del richiedente, l'Agenzia informa quest'ultimo se i costi rischiano di superare la stima di oltre il 15 %.
3. Se il trattamento di una domanda ha una durata superiore a un anno, il richiedente può richiedere una nuova stima.
4. Se è stata presentata una richiesta per il rilascio di stime e dei rispettivi aggiornamenti, i termini stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 4, e dall'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797 e dall', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 possono essere sospesi per un massimo di dieci giorni lavorativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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