Art. 2
Tipi di diritti e corrispettivi
In vigore dal 2 mag 2018
Tipi di diritti e corrispettivi
1. L'Agenzia riscuote diritti per il trattamento di domande, compreso il rilascio di stime e i casi in cui la domanda sia ritirata dal richiedente o l'Agenzia modifichi una decisione. L'Agenzia può inoltre riscuotere diritti in caso di ritiro di una precedente decisione a causa di una non conformità del titolare di un'autorizzazione o di un certificato.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato e le autorizzazioni del tipo di veicolo a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2016/796;
b)
i certificati di sicurezza unici a norma dell'articolo 14, del regolamento (UE) 2016/796;
c)
le decisioni di approvazione della conformità delle apparecchiature ERTMS di terra alle relative specifiche tecniche di interoperabilità a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/796;
d)
ricorsi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/796, in conformità all' del presente regolamento.
3. L'Agenzia riscuote corrispettivi per la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, richiesti dal richiedente o da altra persona. In particolare riscuote corrispettivi per la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento (UE) 2018/545 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763.
4. L'Agenzia pubblica un elenco di servizi sul suo sito web.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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