Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 2 mag 2018
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») per il trattamento delle domande a norma degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796 e per la prestazione di altri servizi in conformità agli obiettivi per i quali l'Agenzia è stata istituita. specifica il metodo da usare per il calcolo di tali diritti e corrispettivi e le condizioni per il loro pagamento.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le procedure atte a garantire la trasparenza, la non discriminazione e altri principi di base del diritto europeo per quanto riguarda i costi sostenuti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza («NSA») per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale per le quali l'Agenzia è competente a norma degli articoli 14, 20, e 21 del regolamento (UE) 2016/796.
3. Il presente regolamento non si applica ai diritti e ai corrispettivi riscossi per le seguenti attività delle NSA:
a)
il trattamento delle domande di certificati di sicurezza unici a norma dell', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 (2) e la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione (3);
b)
il trattamento delle domande di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o di autorizzazione del tipo di veicolo a norma dell'articolo 21, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 (4) e la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (5);
c)
il rilascio al richiedente di un parere in merito alla domanda di approvazione di apparecchiature ERTMS di terra, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797;
d)
il rilascio di autorizzazioni temporanee per la conduzione di prove in loco in conformità all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2016/797.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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