Art. 7
Ricorso e diritti di ricorso
In vigore dal 2 mag 2018
Ricorso e diritti di ricorso
1. L'Agenzia riscuote diritti per ciascun ricorso respinto o ritirato.
2. I diritti di ricorso ammontano a 10 000 EUR oppure, se inferiore, a un importo pari a quello dei diritti applicati per la decisione impugnata.
3. Il cancelliere della commissione di ricorso informa il ricorrente delle condizioni di pagamento. A decorrere dalla data di notifica della fattura, il ricorrente dispone di 30 giorni di calendario per il pagamento della fattura.
4. Il richiedente può rivolgersi alla commissione di ricorso per contestare i diritti e i corrispettivi fatturati.
Storico versioni
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