Art. 5

Condizioni di pagamento

In vigore dal 2 mag 2018
Condizioni di pagamento 1.   L'agenzia emette una fattura per i diritti e i corrispettivi dovuti entro 30 giorni di calendario dalla data: a) della decisione dell'Agenzia o della commissione di ricorso; oppure b) di conclusione del servizio prestato; oppure c) del ritiro di una domanda; oppure d) di qualsiasi altro evento che abbia condotto alla cessazione del trattamento di una domanda. 2.   La fattura indica in dettaglio: a) il numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia; e b) se del caso, i costi addebitati per ciascuna NSA competente. Questi elementi sono specificati indicando il compito eseguito e il tempo impiegato oppure le tariffe fisse per il trattamento della parte della domanda riguardante la dimensione nazionale. 3.   Le NSA forniscono all'Agenzia una dichiarazione dei costi per il loro contributo, da allegare alla fattura emessa dall'Agenzia, al più tardi quando l'Agenzia ne fa richiesta. La dichiarazione dei costi indica in dettaglio il modo in cui tali costi sono stati calcolati. 4.   I diritti e i corrispettivi sono espressi e pagabili in euro. 5.   L'Agenzia comunica ai richiedenti la decisione ed emette la fattura tramite lo sportello unico di cui all' del regolamento (UE) 2016/796. 6.   L'Agenzia può emettere fatture per importi intermedi ogni 6 mesi. 7.   Il pagamento dei diritti e dei corrispettivi va effettuato tramite bonifico sull'apposito conto bancario dell'Agenzia. 8.   I richiedenti si accertano che l'Agenzia riceva il pagamento dell'importo dovuto, comprensivo di tutte le spese bancarie legate a tale pagamento, entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura. 9.   Se il richiedente è una piccola o media impresa, l'Agenzia considera richieste di una ragionevole proroga del termine di pagamento e richieste di pagamento a rate. Ai fini del presente regolamento, per piccola o media impresa si intende un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 10.   Le NSA ricevono il rimborso dei costi sostenuti per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9.
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