Art. 7
Scostamenti
In vigore dal 10 apr 2018
Scostamenti
1. I gestori di FCM possono discostarsi dall'esito di una metodologia di valutazione interna della qualità creditizia solo in circostanze eccezionali, tra cui condizioni di stress dei mercati, e qualora sussista una ragione oggettiva per discostarvisi. I gestori di FCM che si discostano dall'esito di una metodologia di valutazione interna della qualità creditizia documentano tale decisione.
2. Nel quadro del processo di documentazione di cui al paragrafo 1, i gestori di FCM specificano la persona responsabile della decisione nonché la ragione oggettiva che ha portato a prendere tale decisione.
Storico versioni
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