Art. 9
Requisiti quantitativi e qualitativi della qualità creditizia per le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1131
In vigore dal 10 apr 2018
Requisiti quantitativi e qualitativi della qualità creditizia per le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1131
I gestori di FCM applicano gli articoli da 3 a 8 del presente regolamento in sede di valutazione della qualità creditizia dei valori mobiliari liquidi o degli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131.
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