Art. 8
Cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131
In vigore dal 10 apr 2018
Cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131
1. Sussiste un cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) 2017/1131 ogniqualvolta:
a)
si verifichi un cambiamento sostanziale riguardo a uno dei seguenti elementi:
i)
informazioni per la determinazione dei prezzi delle obbligazioni, tra cui i differenziali creditizi e i prezzi di strumenti a reddito fisso analoghi e dei relativi titoli;
ii)
informazioni per la determinazione dei prezzi dei credit default swap, tra cui i differenziali su credit default swap per strumenti analoghi;
iii)
statistiche sugli inadempimenti riguardanti l'emittente o lo strumento;
iv)
indici finanziari relativi all'ubicazione geografica, al settore di attività o alla classe di attività dell'emittente o dello strumento;
v)
analisi delle attività sottostanti, in particolare per gli strumenti strutturati;
vi)
analisi dei mercati pertinenti, compresi il volume e la liquidità degli stessi;
vii)
analisi degli aspetti strutturali degli strumenti pertinenti;
viii)
ricerche sui titoli;
ix)
situazione finanziaria dell'emittente;
x)
fonti di liquidità dell'emittente;
xi)
capacità dell'emittente di reagire a eventi futuri generalizzati del mercato o specifici per l'emittente, compresa la capacità di rimborso del debito in una situazione estremamente sfavorevole;
xii)
forza del settore di attività dell'emittente all'interno dell'economia in relazione alle tendenze economiche e posizione competitiva dell'emittente nel suo settore;
xiii)
analisi dei rating del credito o della prospettiva di rating attribuiti all'emittente o allo strumento da parte di una o più agenzie di rating del credito selezionate dal gestore dell'FCM in quanto adatte allo specifico portafoglio d'investimenti dell'FCM;
b)
strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni o ABCP siano declassati al di sotto dei due più alti rating di credito a breve termine previsti da un'agenzia di rating del credito regolamentata e certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
2. I gestori di FCM valutano il cambiamento sostanziale dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dei fattori di rischio e dei risultati degli scenari delle prove di stress di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1131.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i gestori di FCM definiscono una procedura interna per la selezione di agenzie di rating del credito adatte allo specifico portafoglio d'investimenti dell'FCM interessato e per determinare la frequenza con cui l'FCM monitora i rating di tali agenzie.
4. I gestori di FCM tengono conto del declassamento di cui al paragrafo 1, lettera b), ed effettuano quindi una propria valutazione secondo la loro metodologia di valutazione interna della qualità creditizia.
5. La revisione della metodologia di valutazione interna della qualità creditizia costituisce un cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131, tranne nei casi in cui i gestori di FCM riescano a dimostrare che il cambiamento non è sostanziale.
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