Art. 6

Criteri per stabilire indicatori qualitativi del rischio di credito in relazione all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131

In vigore dal 10 apr 2018
Criteri per stabilire indicatori qualitativi del rischio di credito in relazione all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131 Nella misura del possibile, i gestori di FCM valutano i seguenti criteri qualitativi del rischio di credito per l'emittente di uno strumento: a) la situazione finanziaria dell'emittente o, se del caso, del garante; b) le fonti di liquidità dell'emittente o, se del caso, del garante; c) la capacità dell'emittente di reagire a eventi futuri generalizzati del mercato o specifici per l'emittente, compresa la capacità di rimborso del debito in una situazione estremamente sfavorevole; d) la forza del settore di attività dell'emittente all'interno dell'economia in relazione alle tendenze economiche e la posizione competitiva dell'emittente nel suo settore.
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