Art. 5

Criteri per stabilire indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131

In vigore dal 10 apr 2018
Criteri per stabilire indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131 1.   I criteri per stabilire indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131 sono i seguenti: a) un'analisi delle attività sottostanti che, per l'esposizione inerente alla cartolarizzazione, comprende il rischio di credito dell'emittente e il rischio di credito delle attività sottostanti; b) un'analisi degli aspetti strutturali dei pertinenti strumenti emessi da un emittente che, per gli strumenti finanziari strutturati, comprende un'analisi del rischio operativo e di controparte intrinseco dello strumento finanziario strutturato; c) un'analisi dei mercati pertinenti, compresi il volume e la liquidità di tali mercati; d) un'analisi sovrana, che comprende l'entità delle passività esplicite e contingenti e il livello delle riserve in valuta estera rispetto alle passività in valuta estera; e) un'analisi del rischio di governance relativo all'emittente, che comprende le frodi, le ammende per comportamento scorretto, le controversie, le rideterminazioni del valore finanziario, le voci eccezionali, l'avvicendamento dei dirigenti, la concentrazione dei debitori e la qualità dell'audit; f) ricerche sui titoli relative all'emittente o al settore di mercato; g) se del caso, un'analisi dei rating del credito o della prospettiva di rating attribuiti all'emittente di uno strumento da parte di un'agenzia di rating del credito registrata presso l'ESMA e selezionata dal gestore dell'FCM, se adatta allo specifico portafoglio d'investimenti dell'FCM. 2.   Ove necessario e pertinente, i gestori di FCM applicano criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.
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