Art. 4

Criteri per la quantificazione del rischio di credito e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131

In vigore dal 10 apr 2018
Criteri per la quantificazione del rischio di credito e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131 1.   I criteri per la quantificazione del rischio di credito dell'emittente e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131 sono i seguenti: a) informazioni per la determinazione dei prezzi delle obbligazioni, tra cui i differenziali creditizi e i prezzi di strumenti a reddito fisso analoghi e dei relativi titoli; b) prezzi di strumenti del mercato monetario relativi all'emittente, allo strumento o al settore di attività; c) informazioni per la determinazione dei prezzi dei credit default swap, tra cui i differenziali su credit default swap per strumenti analoghi; d) statistiche sugli inadempimenti riguardanti l'emittente, lo strumento o il settore di attività; e) indici finanziari relativi all'ubicazione geografica, al settore di attività o alla classe di attività dell'emittente o dello strumento; f) informazioni finanziarie relative all'emittente, tra cui i tassi di redditività, il coefficiente di copertura degli interessi, la metrica della leva finanziaria e i prezzi delle nuove emissioni, in particolare l'esistenza di titoli di rango inferiore (more junior). 2.   Ove necessario e pertinente, i gestori di FCM applicano criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.
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Criteri per la quantificazione del rischio di credito e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131 (Art. 4 Regolamento (UE) 2018/990) — Testo vigente | Portale Normativo