Art. 3
Criteri per convalidare le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131
In vigore dal 10 apr 2018
Criteri per convalidare le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131
1. I gestori di FCM convalidano le metodologie di valutazione della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131, a condizione che esse soddisfino tutti i seguenti criteri:
a)
le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono applicate in modo sistematico nei confronti dei diversi emittenti e strumenti;
b)
le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono suffragate da un numero sufficiente di criteri qualitativi e quantitativi pertinenti;
c)
gli input qualitativi e quantitativi delle metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono affidabili e utilizzano campioni di dati di dimensioni adeguata;
d)
le precedenti valutazioni interne della qualità creditizia effettuate utilizzando le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono state adeguatamente rivedute dai gestori degli FCM in questione per determinare se le metodologie di valutazione della qualità creditizia sono un valido indicatore della qualità creditizia;
e)
le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia contemplano, ai fini della loro elaborazione e approvazione, controlli e processi che ne consentono un'adeguata verifica;
f)
le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia incorporano fattori che i gestori di FCM giudicano pertinenti per determinare la qualità creditizia di un emittente o di uno strumento;
g)
le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia applicano sistematicamente le ipotesi principali alla base della qualità creditizia e i criteri che le suffragano per produrre tutte le valutazioni della qualità creditizia, a meno che sussista una ragione oggettiva per discostarvisi;
h)
le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia contemplano procedure intese a garantire che i criteri di cui alle lettere b), c) e g) a sostegno dei fattori pertinenti nelle metodologie di valutazione interna della qualità creditizia siano di qualità affidabile e pertinenti all'emittente o allo strumento oggetto della valutazione.
2. Nel quadro del processo di convalida delle metodologie di valutazione interna della qualità creditizia, i gestori di FCM valutano la sensibilità delle metodologie a variazioni di una qualunque delle ipotesi sottostanti e dei criteri relativi alla qualità creditizia.
3. I gestori di FCM si dotano di processi che assicurino che siano individuate e risolte in modo adeguato eventuali anomalie o carenze evidenziate dai test retrospettivi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131.
4. Le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131:
a)
continuano a essere utilizzate, a meno che esistano ragioni oggettive per cui le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia debbano essere modificate o la loro applicazione sospesa;
b)
consentono di incorporare tempestivamente eventuali risultati del monitoraggio continuo o di una revisione, in particolare quando variazioni delle condizioni strutturali macroeconomiche o dei mercati finanziari potrebbero influenzare una valutazione del credito prodotta utilizzando tali metodologie di valutazione interna della qualità creditizia;
c)
consentono di confrontare precedenti valutazioni interne della qualità creditizia.
5. La metodologia di valutazione interna della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131 è tempestivamente migliorata qualora una revisione, compresa una convalida, dimostri che non è idonea a garantire una valutazione sistematica della qualità creditizia.
6. La procedura di valutazione interna della qualità creditizia specifica in via preliminare le situazioni in cui la valutazione interna della qualità creditizia si considera favorevole.
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