Art. 2

Requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità per le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131

In vigore dal 10 apr 2018
Requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità per le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131 1.   Le operazioni di acquisto con patto di rivendita di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131 sono conformi alle norme di mercato esistenti e i loro termini e condizioni consentono ai gestori di FCM di far valere pienamente i loro diritti in caso di inadempimento della controparte di tali contratti o di loro cessazione anticipata, nonché conferisce ai gestori di FCM il diritto incondizionato di vendere qualsiasi attività ricevuta come garanzia. 2.   Alle attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131 si applica un coefficiente di scarto (haircut) pari alla rettifica per volatilità di cui alle tabelle 1 e 2 dell'articolo 224, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per una determinata vita residua, rispetto a un periodo di liquidazione di cinque giorni e alla valutazione più elevata in termini di classe di merito di credito. 3.   Ove necessario, i gestori di FCM applicano un coefficiente di scarto (haircut) aggiuntivo oltre a quello di cui al paragrafo 2. Per valutare la necessità di tale coefficiente di scarto (haircut) aggiuntivo, essi prendono in considerazione tutti i seguenti fattori: a) la valutazione della qualità creditizia della controparte dell'operazione di acquisto con patto di rivendita; b) il periodo con rischio di margine (margin period of risk), quale definito all'articolo 272, punto 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) la valutazione della qualità creditizia dell'emittente o dell'attività che è utilizzata come garanzia; d) la durata residua delle attività utilizzate come garanzia; e) la volatilità del prezzo delle attività utilizzate come garanzia. 4.   Ai fini del paragrafo 3, i gestori di FCM si dotano di una chiara politica in materia di coefficienti di scarto (haircut) adattata per ciascuna attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131 ricevuta come garanzia. Tale politica è documentata e motiva ciascuna decisione di applicare uno specifico coefficiente di scarto (haircut) al valore di un'attività. 5.   I gestori di FCM rivedono con cadenza regolare il coefficiente di scarto (haircut) di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle variazioni della vita residua delle attività utilizzate come garanzia. Essi rivedono anche il coefficiente di scarto (haircut) aggiuntivo di cui al paragrafo 3, ogniqualvolta vi sia una variazione dei fattori di cui al medesimo paragrafo. 6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se la controparte dell'operazione di acquisto con patto di rivendita è uno dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o un ente creditizio autorizzato in un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali siano equivalenti a quelli applicati nell'Unione; b) un'impresa di investimento sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o un'impresa di investimento di un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali siano equivalenti a quelli applicati nell'Unione; c) un'impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o un'impresa di assicurazione di un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali siano equivalenti a quelli applicati nell'Unione; d) una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); e) la Banca centrale europea; f) una banca centrale nazionale; g) la banca centrale di un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali applicati in tale paese siano stati riconosciuti equivalenti a quelli applicati nell'Unione, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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