Art. 28

Valutazione generale

In vigore dal 14 mar 2018
Valutazione generale Le autorità competenti valutano le norme dell'ente relative alle principali ipotesi di modellizzazione del sistema di misurazione del rischio operativo, di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, verificando almeno quanto segue: a) l'ente elabora, applica e mantiene un sistema di misurazione del rischio operativo metodologicamente ben fondato, efficace nel cogliere il rischio operativo effettivo e potenziale dell'ente, nonché affidabile e robusto nel calcolare i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA; b) l'ente dispone di idonee politiche in materia di costituzione dei dati di calcolo, in conformità dell'; c) l'ente applica l'idoneo livello di granularità nel suo modello, in conformità dell'; d) l'ente dispone di un idoneo processo di individuazione delle distribuzioni delle perdite, in conformità dell'; e) l'ente determina in modo idoneo le distribuzioni aggregate delle perdite e le misure di rischio, in conformità dell'.
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Valutazione generale (Art. 28 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo