Art. 30

Granularità

In vigore dal 14 mar 2018
Granularità Al fine di verificare che un ente applichi nel suo modello l'idoneo livello di granularità, come previsto all', lettera c), le autorità competenti confermano almeno quanto segue: a) l'ente tiene conto della natura, della complessità e delle idiosincrasie delle sue attività aziendali e dei rischi operativi cui è esposto nel raggruppare rischi che presentano fattori comuni e nel definire le categorie di rischio operativo di un metodo AMA; b) l'ente giustifica il livello di granularità prescelto per le sue categorie di rischio operativo sulla base di considerazioni qualitative e quantitative, e classifica tali categorie di rischio operativo in base a dati omogenei, indipendenti e stazionari; c) la scelta da parte dell'ente del livello di granularità delle sue categorie di rischio operativo è realistica e non incide negativamente sulla prudenza dei risultati del modello o delle sue parti; d) l'ente riesamina regolarmente il livello di granularità prescelto per le sue categorie di rischio operativo affinché rimanga idoneo.
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Granularità (Art. 30 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo