Art. 29

Costituzione dei dati di calcolo

In vigore dal 14 mar 2018
Costituzione dei dati di calcolo Al fine di verificare che un ente disponga di politiche idonee in materia di costituzione dei dati di calcolo di cui all', lettera b), le autorità competenti confermano almeno quanto segue: a) l'ente ha definito criteri ed esempi specifici per la classificazione e il trattamento degli eventi di rischio operativo e delle perdite da rischio operativo nei dati di calcolo, e tali criteri ed esempi consentono un trattamento coerente dei dati di perdita in seno all'ente; b) l'ente non utilizza le perdite al netto dei recuperi assicurativi e di altri meccanismi di trasferimento del rischio nei dati di calcolo; c) l'ente ha adottato, per le categorie di rischio operativo con bassa frequenza di eventi, un periodo di osservazione superiore al periodo minimo di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; d) nell'ambito della costituzione dei dati di calcolo ai fini della stima delle distribuzioni di frequenza e di impatto, l'ente utilizza soltanto la data di rilevazione o la data di contabilizzazione e utilizza una data non successiva alla data di contabilizzazione per includere nei dati di calcolo perdite o accantonamenti connessi al rischio giuridico; e) la scelta da parte dell'ente della soglia minima di modellizzazione non incide negativamente sull'accuratezza delle misure di rischio operativo e l'uso di soglie minime di modellizzazione molto più alte delle soglie di raccolta dei dati è limitato e, ove applicato, è debitamente giustificato da un'analisi di sensibilità di varie soglie condotta dall'ente; f) l'ente include nei dati di calcolo tutte le perdite operative al di sopra della soglia minima di modellizzazione prescelta e le utilizza, a prescindere dal loro livello, per generare requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA; g) l'ente applica ai dati opportuni coefficienti di adeguamento se gli effetti inflazionistici o deflazionistici sono significativi; h) le perdite dovute a un evento iniziale (root event), sotto forma di evento comune di rischio operativo, o a molteplici eventi collegati a un evento iniziale di rischio operativo che generano eventi o perdite, sono raggruppate e inserite dall'ente nei dati di calcolo come un'unica perdita; i) le eventuali eccezioni al trattamento di cui alla lettera h) sono adeguatamente documentate e giustificate al fine di evitare indebite riduzioni dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA; j) l'ente non esclude dai dati di calcolo secondo il metodo AMA le rettifiche significative apportate alle perdite da rischio operativo connesse a eventi singoli o collegati, qualora la data di riferimento per tali rettifiche rientra nel periodo di osservazione e la data di riferimento dell'evento singolo iniziale o del root event di cui alla lettera h) si situa al di fuori di tale periodo; k) l'ente è in grado di distinguere, per ogni anno di riferimento incluso nel periodo di osservazione, gli importi delle perdite relative a eventi rilevati o contabilizzati in quell'anno dagli importi delle perdite relative alle rettifiche o al raggruppamento di eventi rilevati o contabilizzati negli anni precedenti.
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